Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta un pilastro fondamentale nella digitalizzazione della gestione degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti in Italia. Introdotto dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 [1], il sistema è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’obiettivo primario del RENTRI è la completa digitalizzazione della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico e dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), promuovendo una maggiore trasparenza e un’efficacia superiore nei controlli ambientali su tutto il territorio nazionale.
Quadro Normativo di Riferimento
La disciplina del RENTRI si inserisce in un contesto normativo ben definito:
- Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 [1]: Questo decreto regola il sistema RENTRI, stabilendo le modalità e i termini per l’iscrizione degli operatori e definendo le procedure operative.
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Testo Unico Ambientale [2]: L’articolo 188-bis di questo decreto definisce la disciplina generale della tracciabilità dei rifiuti e la digitalizzazione degli adempimenti, fornendo il quadro di riferimento in cui opera il RENTRI.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) [3]: Questa legge ha apportato modifiche significative all’articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006, introducendo nuove esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per specifiche categorie di soggetti.
Soggetti Tenuti all’Adeguamento e Scadenze
L’obbligo di iscrizione e di utilizzo dei servizi RENTRI è stato strutturato in modo graduale, basandosi sulla tipologia di attività, sul numero di dipendenti e sulla natura dei rifiuti gestiti. È fondamentale sottolineare che le scadenze indicate si riferiscono all’obbligo di iscrizione al RENTRI, mentre l’obbligo di utilizzo dei registri e FIR digitali decorre per tutti i soggetti dal 13 febbraio 2026.
Scadenze per l’Iscrizione al RENTRI
| Gruppo | Scadenza Iscrizione | Soggetti Obbligati |
| Primo Gruppo | 13 febbraio 2025 | Impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; Trasportatori professionali di rifiuti; Intermediari e commercianti di rifiuti; Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006, con oltre 50 dipendenti. |
| Secondo Gruppo | 14 agosto 2025 | Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006, con più di 10 e fino a 50 dipendenti. |
| Terzo Gruppo | 13 febbraio 2026 | Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti (ad eccezione dei soggetti esclusi dalla Legge 199/2025); Altri soggetti obbligati secondo il D.M. 59/2023 non rientranti nei gruppi precedenti. |
Obblighi Operativi: Registri e FIR Digitali
L’obbligo di tenere i registri cronologici di carico e scarico in formato digitale e di utilizzare i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) vidimati digitalmente decorre per tutti i soggetti obbligati a partire dal 13 febbraio 2026 [4]. Fino a questa data, i soggetti già iscritti al RENTRI possono continuare a utilizzare i modelli cartacei previsti dalla normativa previgente.
Dal 13 febbraio 2026, i soggetti obbligati dovranno:
- Tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, avvalendosi dei servizi RENTRI o di sistemi gestionali interoperabili.
- Utilizzare i nuovi Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) vidimati digitalmente, tramite la piattaforma RENTRI o servizi integrati.
- Trasmettere periodicamente le annotazioni dei registri in formato digitale alla piattaforma RENTRI secondo le tempistiche definite.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025)
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha modificato l’articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006, introducendo importanti esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI [3]. I soggetti che rientrano in queste nuove categorie di esclusione, qualora si fossero già iscritti, devono presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI entro il 30 marzo 2026. Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.
Le principali categorie escluse dall’obbligo di iscrizione sono:
- I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1, del D.lgs. 152/2006.
- I seguenti produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6, del D.lgs. 152/2006:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
- Per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03* (relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).
- I produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
È fondamentale che tutti gli operatori verifichino attentamente la propria posizione alla luce delle recenti modifiche normative per assicurare la piena conformità e evitare sanzioni.
