Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, in vigore dal 24 gennaio 2026, introduce rilevanti innovazioni nella disciplina della protezione dei lavoratori esposti al rischio amianto, apportando modifiche sostanziali al Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008.
Il provvedimento recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668, aggiornando il quadro normativo nazionale in linea con le più recenti evidenze scientifiche e con gli standard europei di prevenzione dei rischi cancerogeni.
Un contesto ancora attuale
Nonostante il divieto di utilizzo dell’amianto in Italia sancito dalla legge n. 257/1992, la presenza di materiali contenenti amianto in edifici, impianti e infrastrutture continua a rappresentare un rischio significativo, soprattutto nelle attività di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e bonifica.
Il nuovo decreto interviene proprio su questo scenario, rafforzando l’approccio preventivo e rendendo più stringenti gli obblighi per i datori di lavoro e per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.
Riduzione significativa del valore limite di esposizione
La novità di maggiore impatto riguarda il valore limite di esposizione professionale (VLEP) all’amianto, che viene drasticamente ridotto:
- Limite precedente: 0,1 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore)
- Nuovo limite: 0,01 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore)
Il nuovo valore è dieci volte più basso rispetto a quello in precedenza vigente e riflette la consapevolezza che l’amianto è un agente cancerogeno privo di una soglia di sicurezza.
Questa riduzione impone una gestione molto più rigorosa del rischio, sia in fase di valutazione sia nel controllo operativo delle esposizioni.
Individuazione preventiva e valutazione del rischio
Il decreto rafforza l’obbligo di individuazione preventiva della presenza di amianto prima dell’avvio di qualsiasi attività potenzialmente espositiva. Il datore di lavoro deve utilizzare tutte le informazioni disponibili e, in assenza di dati certi, procedere con verifiche mirate eseguite da personale qualificato.
La valutazione del rischio deve essere aggiornata tenendo conto del nuovo valore limite, delle condizioni operative e delle tecniche più avanzate di misurazione.
Metodiche di analisi: fase transitoria e obbligo futuro di SEM
Particolare rilievo è attribuito alle modalità di determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse, in relazione alla maggiore sensibilità richiesta dal nuovo limite.
- Fino al 20 dicembre 2029 è previsto un periodo transitorio durante il quale è ancora ammesso l’utilizzo della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), secondo le norme tecniche vigenti.
- Dal 21 dicembre 2029 diventa obbligatorio l’impiego della microscopia elettronica a scansione (SEM), o di tecniche equivalenti, in grado di rilevare anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.
Il periodo transitorio consente a imprese e laboratori di adeguare progressivamente le dotazioni strumentali e organizzative, garantendo al contempo un elevato livello di tutela.
Ricadute operative per imprese e lavoratori
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 213/2025 comportano importanti adeguamenti operativi, tra cui:
- aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- revisione dei piani di lavoro amianto e delle procedure di sicurezza;
- potenziamento delle misure tecniche e organizzative per la riduzione dell’esposizione;
- rafforzamento della formazione e informazione dei lavoratori;
- maggiore attenzione alla qualità e all’affidabilità delle analisi ambientali.
Conclusione
Il Decreto Legislativo 213/2025 segna un deciso avanzamento nella tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio amianto, introducendo limiti più severi e strumenti di controllo più efficaci. L’allineamento agli standard europei più avanzati rappresenta un’opportunità per consolidare una cultura della prevenzione fondata su rigore scientifico e responsabilità condivisa.
In questo contesto, i Laboratori Chimici Stante sono qualificati presso il Ministero della Salute come laboratorio idoneo per l’esecuzione delle analisi di amianto sia in MOCF sia in SEM, operando presso le proprie sedi di Bologna e Milano, a garanzia di competenza tecnica, affidabilità analitica e conformità alla normativa vigente.
