Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, ridefinisce in modo organico i requisiti minimi di qualità delle acque fornite all’utenza, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, ha abrogato la precedente disciplina di cui al D.Lgs. n. 31/2001 e ha introdotto una moderna cornice normativa per il monitoraggio e la conformità dei parametri microbiologici, chimici e di rischio potenziale nell’acqua potabile.
Scadenza Transitoria e Obbligo di Conformità dal 12 Gennaio 2026
In applicazione delle norme transitorie (art. 24), le autorità competenti e i gestori dei servizi idropotabili devono adottare le azioni necessarie, non oltre il 12 gennaio 2026, per garantire che le acque rispettino i valori di parametro previsti dall’allegato I, parte B del decreto stesso per una serie di sostanze emergenti o di maggiore rilevanza tossicologica. Dal medesimo 12 gennaio 2026, il controllo analitico di tali parametri assume carattere obbligatorio.
Elenco dei Principali Parametri Aggiornati e Limiti Applicabili dal 2026
Sulla base dell’Allegato I del D.Lgs. 18/2023 (che recepisce i requisiti della direttiva europea) e delle indicazioni tecnico-scientifiche associate all’implementazione della disciplina europea, a partire dal suddetto 12 gennaio 2026, si applicheranno in via prescrittiva i seguenti valori di parametro:
Parametri Chimici di Rilevanza Sanitaria
| Parametro | Valore Limite Applicabile a Gennaio 2026 | Unità di Misura |
| Bisfenolo A | 2,5 | μg/L |
| Clorato | 0,25 | mg/L |
| Clorito | 0,25 | mg/L |
| Acidi aloacetici totali (AHAs) | 60 | μg/L |
| Microcistina-LR | 1,0 | μg/L |
| PFAS totali | 0,10* | µg/L |
| Uranio | 30 | µg/L |
* Per i PFAS sono definiti limiti specifici (somma di PFAS) secondo i parametri condivisi a livello UE; il valore per la somma di PFAS (nonché altri indicatori di seguito specificati) dovrà essere applicato secondo le disposizioni tecniche recepite. (Si rimanda a precedente articolo)
Aggiornamento normativo PFAS
Nell’ambito delle più recenti disposizioni legislative (Legge di Bilancio 2026), è stato posticipato di 6 mesi il termine di applicazione del valore limite per la “somma di PFAS” previsto dal D.Lgs. 18/2023. In attesa dell’effettiva decorrenza del valore limite, le sostanze ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4 sono temporaneamente escluse dal computo ai fini della verifica di conformità del parametro “somma di PFAS”.
Parametri Microbiologici Core (Direttiva UE 2020/2184 – recepiti nel DLgs 18/2023)
Questi parametri, non meno stringenti, sono già parte integrante dei valori di parametro da rispettare nel punto di erogazione (punto di prelievo/delivery point):
- Enterococchi intestinali: 0 per 100 mL
- Escherichia coli (E. coli): 0 per 100 mL
I valori microbiologici sono prescritti per garantire l’assenza di microrganismi indicatori di contaminazione fecale nell’acqua destinata al consumo umano.
Razionale Tecnico-Scientifico dell’Aggiornamento Normativo
L’inclusione di parametri come PFAS, bisfenolo A, acidi aloacetici e microcystina-LR nel quadro normativo nazionale risponde alla crescente evidenza scientifica sui potenziali impatti di contaminanti emergenti e sottoprodotti di trattamento sui sistemi acquedottistici. Tali sostanze possono derivare rispettivamente da processi produttivi industriali, dal trattamento di disinfezione o da fenomeni naturali di proliferazione algale (microcistine). L’introduzione di limiti specifici per questi composti è coerente con uno schema di protezione della salute umana basato sulla prevenzione del rischio lungo l’intera filiera di fornitura dell’acqua, dall’approvvigionamento al punto di erogazione al consumatore.
Implicazioni per i Gestori e gli Operatori di Laboratorio
L’obbligo di conformità a partire dal 12 gennaio 2026 richiede:
- adeguamento dei piani di campionamento e controllo, con inclusione dei parametri chimici aggiornati;
- impiego di metodi analitici con sensibilità adeguata ai limiti più stringenti, soprattutto per PFAS e microinquinanti emergenti;
- aggiornamento delle strutture di reporting e di comunicazione verso le autorità competenti.
Tali requisiti sono in linea con una gestione del rischio più rigorosa e con l’obbligo di trasparenza informativa verso i cittadini/utenti del servizio idrico integrato.
Obbligo di utilizzo di laboratori accreditati per le analisi di conformità
Con l’entrata in vigore dei nuovi valori di parametro a partire da gennaio 2026, il D.Lgs. 18/2023 rafforza il requisito di affidabilità e competenza tecnica delle attività analitiche, stabilendo che le determinazioni effettuate ai fini della verifica di conformità dei parametri di qualità delle acque destinate al consumo umano debbano essere eseguite da laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un ente di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (Accredia, per il contesto nazionale). L’accreditamento deve riguardare specificamente le prove analitiche effettuate, inclusi i parametri introdotti o aggiornati dal decreto, garantendo così la validità metrologica dei risultati, la tracciabilità delle misure e l’uniformità dei controlli a tutela della salute pubblica.
I Laboratori Chimici Stante srl sono accreditati ACCREDIA con numero 00790 sulle acque destinate al consumo umano su tutti i parametri definiti per la verifica di conformità. Per consultare gli elenchi prove del laboratorio visitare la pagina dedicata.
