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Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling and Packaging) costituisce il quadro normativo di riferimento dell’Unione Europea per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. Il suo obiettivo primario è garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente, assicurando al contempo la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno.

Nel corso del tempo, il CLP è stato oggetto di aggiornamenti periodici volti ad allineare la normativa alle più recenti evidenze scientifiche e alle esigenze di prevenzione dei rischi chimici. In tale contesto si inseriscono le recenti modifiche introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2023/707 e dal Regolamento (UE) 2024/2865, che comportano rilevanti impatti sulla classificazione delle sostanze e miscele, sulle etichette e sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS).

Quadro normativo di riferimento

Le principali novità derivano dal Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 introducendo nuove classi di pericolo basate su criteri scientifici aggiornati.

A tali disposizioni si affianca il Regolamento (UE) 2024/2865, che interviene sul CLP introducendo ulteriori obblighi in materia di etichettatura (anche digitale), identificazione dei prodotti e indicazione dei fornitori, oltre a definire specifiche tempistiche di applicazione.

È opportuno chiarire che le modifiche introdotte non comportano l’introduzione di nuovi pittogrammi CLP, bensì l’estensione del sistema di classificazione mediante nuove classi di pericolo, rappresentate attraverso i pittogrammi esistenti e tramite nuove indicazioni di pericolo supplementari (frasi EUH).

Il Regolamento (UE) 2023/707 introduce le seguenti nuove classi di pericolo:

Nuove classi di pericolo introdotte dal Regolamento (UE) 2023/707

Interferenti endocrini (Endocrine Disruptors – ED)

  • ED HH: interferenti endocrini con effetti sulla salute umana
  • ED ENV: interferenti endocrini con effetti sull’ambiente

Le sostanze e miscele sono classificate in:

  • Categoria 1: interferenti endocrini accertati o presunti
  • Categoria 2: interferenti endocrini sospetti

Sostanze PBT e vPvB

  • PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche)
  • vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili)

Queste classi identificano sostanze caratterizzate da elevata persistenza ambientale e capacità di accumulo negli organismi viventi, con potenziali effetti avversi a lungo termine.

Sostanze PMT e vPvM

  • PMT (Persistenti, Mobili e Tossiche)
  • vPvM (molto Persistenti e molto Mobili)

Si tratta di sostanze che, oltre alla persistenza e alla tossicità, presentano un’elevata mobilità ambientale, con particolare riferimento al rischio di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.

Per tali classi sono state introdotte nuove indicazioni di pericolo supplementari (EUH), tra cui, a titolo esemplificativo:

  • EUH380 – Può provocare alterazioni endocrine nell’uomo
  • EUH381 – Sospettato di provocare alterazioni endocrine nell’uomo
  • EUH430 – Può provocare alterazioni endocrine nell’ambiente
  • EUH450 – Può provocare una contaminazione diffusa e duratura delle risorse idriche

Scadenze di applicazione e periodi transitori

Le tempistiche di applicazione delle nuove classi di pericolo sono differenziate in funzione della tipologia di prodotto (sostanze o miscele) e della data di immissione sul mercato.

TipologiaData di immissione sul mercatoApplicazione obbligatoria
SostanzePrima del 1° maggio 20251° novembre 2026
SostanzeDal 1° maggio 20251° maggio 2025
MiscelePrima del 1° maggio 20261° maggio 2028
MisceleDal 1° maggio 20261° maggio 2026

Durante i periodi transitori è consentita l’applicazione volontaria delle nuove classi di pericolo. Al termine di tali periodi, l’adeguamento diventa obbligatorio per tutti gli operatori della catena di approvvigionamento: fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori.

Ulteriori novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865

Il Regolamento (UE) 2024/2865 prevede, tra l’altro:

  • introduzione di etichette pieghevoli e digitali;
  • nuovi requisiti per l’indicazione del fornitore stabilito nell’Unione Europea;
  • nuovi identificatori di prodotto per le miscele.

Le principali decorrenze sono fissate:

  • al 1° luglio 2026 per le nuove disposizioni in materia di etichettatura;
  • al 1° gennaio 2027 per i nuovi identificatori di prodotto delle miscele.

Impatti operativi e adeguamenti richiesti alle aziende

Le modifiche normative comportano per le aziende del settore chimico e per gli utilizzatori professionali una serie di attività di adeguamento, tra cui:

  • rivalutazione delle classificazioni CLP di sostanze e miscele;
  • aggiornamento sistematico delle Schede di Dati di Sicurezza, con particolare riferimento alle sezioni 2, 3, 11 e 12;
  • revisione delle etichette, sia in formato fisico sia digitale;
  • adeguamento dei processi interni di gestione della conformità normativa.

Un approccio tempestivo e strutturato all’adeguamento consente di ridurre il rischio di non conformità, sanzioni amministrative e criticità nella catena di approvvigionamento, garantendo al contempo un elevato livello di tutela per lavoratori, consumatori e ambiente.

Riferimenti normativi