Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling and Packaging) costituisce il quadro normativo di riferimento dell’Unione Europea per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. Il suo obiettivo primario è garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente, assicurando al contempo la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno.
Nel corso del tempo, il CLP è stato oggetto di aggiornamenti periodici volti ad allineare la normativa alle più recenti evidenze scientifiche e alle esigenze di prevenzione dei rischi chimici. In tale contesto si inseriscono le recenti modifiche introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2023/707 e dal Regolamento (UE) 2024/2865, che comportano rilevanti impatti sulla classificazione delle sostanze e miscele, sulle etichette e sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS).
Quadro normativo di riferimento
Le principali novità derivano dal Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 introducendo nuove classi di pericolo basate su criteri scientifici aggiornati.
A tali disposizioni si affianca il Regolamento (UE) 2024/2865, che interviene sul CLP introducendo ulteriori obblighi in materia di etichettatura (anche digitale), identificazione dei prodotti e indicazione dei fornitori, oltre a definire specifiche tempistiche di applicazione.
È opportuno chiarire che le modifiche introdotte non comportano l’introduzione di nuovi pittogrammi CLP, bensì l’estensione del sistema di classificazione mediante nuove classi di pericolo, rappresentate attraverso i pittogrammi esistenti e tramite nuove indicazioni di pericolo supplementari (frasi EUH).
Il Regolamento (UE) 2023/707 introduce le seguenti nuove classi di pericolo:
Nuove classi di pericolo introdotte dal Regolamento (UE) 2023/707
Interferenti endocrini (Endocrine Disruptors – ED)
- ED HH: interferenti endocrini con effetti sulla salute umana
- ED ENV: interferenti endocrini con effetti sull’ambiente
Le sostanze e miscele sono classificate in:
- Categoria 1: interferenti endocrini accertati o presunti
- Categoria 2: interferenti endocrini sospetti
- PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche)
- vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili)
Queste classi identificano sostanze caratterizzate da elevata persistenza ambientale e capacità di accumulo negli organismi viventi, con potenziali effetti avversi a lungo termine.
- PMT (Persistenti, Mobili e Tossiche)
- vPvM (molto Persistenti e molto Mobili)
Si tratta di sostanze che, oltre alla persistenza e alla tossicità, presentano un’elevata mobilità ambientale, con particolare riferimento al rischio di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.
Per tali classi sono state introdotte nuove indicazioni di pericolo supplementari (EUH), tra cui, a titolo esemplificativo:
- EUH380 – Può provocare alterazioni endocrine nell’uomo
- EUH381 – Sospettato di provocare alterazioni endocrine nell’uomo
- EUH430 – Può provocare alterazioni endocrine nell’ambiente
- EUH450 – Può provocare una contaminazione diffusa e duratura delle risorse idriche
Scadenze di applicazione e periodi transitori
Le tempistiche di applicazione delle nuove classi di pericolo sono differenziate in funzione della tipologia di prodotto (sostanze o miscele) e della data di immissione sul mercato.
| Tipologia | Data di immissione sul mercato | Applicazione obbligatoria |
| Sostanze | Prima del 1° maggio 2025 | 1° novembre 2026 |
| Sostanze | Dal 1° maggio 2025 | 1° maggio 2025 |
| Miscele | Prima del 1° maggio 2026 | 1° maggio 2028 |
| Miscele | Dal 1° maggio 2026 | 1° maggio 2026 |
Durante i periodi transitori è consentita l’applicazione volontaria delle nuove classi di pericolo. Al termine di tali periodi, l’adeguamento diventa obbligatorio per tutti gli operatori della catena di approvvigionamento: fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori.
Ulteriori novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865
Il Regolamento (UE) 2024/2865 prevede, tra l’altro:
- introduzione di etichette pieghevoli e digitali;
- nuovi requisiti per l’indicazione del fornitore stabilito nell’Unione Europea;
- nuovi identificatori di prodotto per le miscele.
Le principali decorrenze sono fissate:
- al 1° luglio 2026 per le nuove disposizioni in materia di etichettatura;
- al 1° gennaio 2027 per i nuovi identificatori di prodotto delle miscele.
Impatti operativi e adeguamenti richiesti alle aziende
Le modifiche normative comportano per le aziende del settore chimico e per gli utilizzatori professionali una serie di attività di adeguamento, tra cui:
- rivalutazione delle classificazioni CLP di sostanze e miscele;
- aggiornamento sistematico delle Schede di Dati di Sicurezza, con particolare riferimento alle sezioni 2, 3, 11 e 12;
- revisione delle etichette, sia in formato fisico sia digitale;
- adeguamento dei processi interni di gestione della conformità normativa.
Un approccio tempestivo e strutturato all’adeguamento consente di ridurre il rischio di non conformità, sanzioni amministrative e criticità nella catena di approvvigionamento, garantendo al contempo un elevato livello di tutela per lavoratori, consumatori e ambiente.
